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Accesso agli atti

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare
Il diritto di accesso agli atti (definito anche “accesso documentale”) consiste nel diritto di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne una copia. Costituisce principio generale dell’attività amministrativa perché ne assicura l’imparzialità e la trasparenza e ne favorisce la partecipazione.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta.
La richiesta può essere presentata dall’interessato o da un suo delegato: un legale, un rappresentante oppure un tutore muniti di delega. La delega deve essere allegata alla richiesta insieme alla copia del documento di identità del delegante. 

 

Cosa si può chiedere
Ogni documento amministrativo - in forma di rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti - relativo ad uno specifico procedimento e concernente un’attività di pubblico interesse.

 

Sono esclusi dal diritto di accesso:

  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
  • i documenti inerenti all’attività dell’ente diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • i documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
  • i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni (con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale) e quelli contenenti dati giudiziari, dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche o di altro genere o l’adesione ad analoghe associazioni) e dati supersensibili (idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). È comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, ma nel caso di dati giudiziari e sensibili nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile; nel caso dei dati supersensibili solo quando la situazione giuridica rilevante da tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (art. 60 D.Lgs. 196/2003)
  • i documenti elencati all’art. 21 del regolamento attuativo dell’ente (D.R. 3585/2007)

 
Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi
Quando il documento richiesto esclude per sua natura la presenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale con semplice richiesta verbale alla struttura che ha formato o detiene stabilmente il documento oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), Piazza Santa Margherita 2 (Pal. Camponeschi), 67100 L'Aquila (tel. 0862432015, urp@strutture.univaq.it). Per “controinteressati” si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Quando invece occorre approfondire i requisiti di legittimazione dell’istanza o il documento richiesto implica per sua natura la presenza di controinteressati, è necessario inoltrare preferibilmente tramite l’apposito modulo richiesta formale di accesso agli atti scegliendo una delle seguenti modalità:

  • preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.univaq.it allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta (tranne che nei casi elencati all’art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005)
  • tramite e-mail all’indirizzo urp@strutture.univaq.it, allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta. La firma deve essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore
  • tramite fax al numero 0862431270 allegando copia del documento di identità di chi firma la richiesta
  • con consegna a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico nella sede di Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita 2, L'Aquila.

La richiesta deve consentire l’individuazione dei documenti richiesti e la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza sotto il profilo dell’interesse giuridico sottostante.
Entro trenta giorni dalla richiesta il Responsabile del procedimento mette a disposizione del richiedente la documentazione richiesta previo pagamento, in caso di estrazione di copia, dei costi di riproduzione come disciplinati nell'allegato dall'apposito regolamento.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, questa si intende respinta.
L’accesso, oltre che rifiutato, può essere anche limitato o differito ai sensi del D.P.R. 184/2006 e del regolamento dell’ente (D.R. 3585/2007).
 

Che cosa fare in caso di rigetto o differimento dell’istanza?
In caso di rigetto (espresso o tacito) dell’istanza o di differimento dell’accesso è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (sede dell’Aquila) o, in alternativa, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 25, c. 4, della L. 241/1990).
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di un legale.
 

Modulistica

  • Modulo richiesta formale di accesso agli atti

 

Normativa di riferimento

  • L. 241/1990 e s.m.i.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • D.P.R. 184/2006: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
  • D.R. 3585/2007 e s.m.i.: Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • Reg. U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali
  • D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: Codice in materia di protezione dei dati personali
  • D.R. 3631/2005 e s.m.i.: Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi dell'Aquila
  • D.R. 4056/2005: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003