Di seguito sono esplicitate le risposte alle FAQ più frequenti riguardo alle attività connesse con la formazione dei medici specializzandi.
NORMATIVA
Quali sono le normative che disciplinano la formazione dei medici in formazione specialistica?
- Decreto Legislativo 368/1999 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;
- Decreto Ministeriale 01/08/2005 “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
- Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
- Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015.
INGRESSO E IMMATRICOLAZIONE
Come posso accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria?
Per essere ammesso è necessario superare il relativo concorso indetto annualmente dal MIUR.
Il numero effettivo dei posti messi a bando è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
Cosa devo fare per immatricolarmi?
Per immatricolarsi è necessario presentare alla Segreteria post lauream la domanda di immatricolazione con la relativa documentazione richiesta.
È necessario altresì consegnare tre copie del contratto di formazione specialistica sottoscritti. I contratti verranno firmati dalla Rettrice, rappresentante dell'Ateneo e inviati in firma al Rappresentante della Regione Abruzzo. Una copia dei contratti firmati verrà consegnata allo specializzando, una copia alla Regione Abruzzo e una copia rimarrà agli atti della segreteria.
INCOMPATIBILITÀ E ATTIVITÀ COMPATIBILI
È possibile frequentare contemporaneamente la scuola di specializzazione e un altro corso di studi?
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento generale e didattico delle scuole di specializzazione di area sanitaria “È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti”.
In particolare l’art. 11 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca stabilisce che gli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica che frequentano l’Università degli Studi dell’Aquila, durante l’ultimo anno del corso di specializzazione, possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca; in ogni caso lo specializzando risultato vincitore potrà iscriversi al corso senza borsa di dottorato. Lo specializzando deve chiedere al Consiglio della scuola di specializzazione il rilascio del nulla osta per la frequenza congiunta con il corso di dottorato di ricerca. Tale frequenza congiunta deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla scuola medesima. Lo specializzando può chiedere al Collegio dei Docenti la riduzione del corso a un minimo di due anni. L’eventuale accoglimento della domanda è disposto dal Collegio dei Docenti a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica e attestate dal Consiglio della scuola di specializzazione.
Quali sono le attività che posso svolgere contestualmente?
Per tutta la durata della formazione non è possibile svolgere attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione o attività convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
È possibile sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni.
Se ho già conseguito una specializzazione medica, posso partecipare al concorso per conseguirne un’altra?
Sì. Attualmente non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire e in ogni caso bisogna far riferimento a quando disposto dal bando di concorso.
IMPEGNO ORARIO
Qual è l’impegno orario previsto per gli specializzandi?
Ai sensi dell’ art. 40 del D.l. 368/99 “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno”.
Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su 38 ore settimanali.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Qual è il trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica?
Ai sensi del D.P.C.M. 07.03.2007 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda, eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti, incluso il contributo alla gestione pensionistica.
ASSICURAZIONE
Cosa prevede il contratto riguardo l’assicurazione?
Come previsto dall’Art. 41, comma 3 del DL368/99 l’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, garantisce con oneri a proprio carico, la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Lo specializzando potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.
CAUSE DI RISOLUZIONE E SOSPENSIONE
Quali sono le cause di risoluzione anticipata del contratto?
Ai sensi dell’art. 37, comma 5 Dl 368/99 “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto(12 mesi) in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione”.
È possibile sospendere il corso di studi per motivi particolari?
Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia, maternità o congedo parentale.
ASSENZE
Sono previste assenze?
Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.
I periodi per la partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire ma devono essere autorizzati dalla Direzione della Scuola.
Le prolungate assenze ingiustificate, ossia non preventivamente autorizzate e superiori a trenta giorni complessivi annui comportano la risoluzione del contratto.
Le assenze ingiustificate che non comportano la risoluzione del contratto, che non superano cioè i trenta giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell’anno di corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal CAD della Scuola.
Posso lavorare più di 38 ore settimanali per terminare in anticipo il periodo di recupero?
No, non è possibile lavorare per più di 38 ore settimanali allo scopo di terminare in anticipo il periodo di recupero. La scadenza del contratto viene posticipata di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.
Il contratto contempla le assenze per malattia?
Come previsto dall’art. 40 del D.lgs 368/99 “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”. Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.
Cosa succede se supero il massimo di assenze da recuperare?
Il superamento del periodo massimo di assenze, pari a 12 mesi, è causa di risoluzione anticipata del contratto.
MATERNITÀ
Sono in stato di gravidanza, come devo procedere?
La maternità è tutelata dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. E’ quindi prevista l’astensione obbligatoria per maternità.
La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.
La specializzanda, dovrà assentarsi per maternità obbligatoria, secondo le seguenti opzioni:
- dall’inizio dell’ottavo mese fino al terzo mese dopo il parto;
- dall’inizio del nono mese fino al quarto mese dopo il parto;
- dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (introdotto dalla recente normativa, pubblicata nella GU n. 302 del 31.12.2018, art. 485, comma1).
Negli ultimi due casi alla richiesta di congedo dovrà essere allegata la certificazione nella quale si attesti che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Posso usufruire del congedo parentale?
Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e alla Segreteria post lauream, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
Sono previste ore per l’allattamento del bambino?
Sì, sono previste. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo/quarto/quinto mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
Devo recuperare le assenze per maternità?
Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni consecutivi per maternità, sospendono il periodo di formazione con obbligo, per la specializzanda, al recupero delle assenze effettuate.
FORMAZIONE ALL’ESTERO E FUORI RETE FORMATIVA
Posso effettuare dei periodi di formazione all’estero o comunque fuori rete formativa?
Sono possibili periodi di formazione all’estero, previa approvazione del CAD, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza del medico in formazione specialistica e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli studi. La copertura assicurativa deve essere a carico della struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, del medico in formazione specialistica.
Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a sei mesi nell’arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN non facenti parte della rete formativa, previa delibera del CAD, adottata almeno tre mesi prima dell’avvio dello stage