L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che hanno i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.
Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nelterritorio italiano o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.Quindi alla data di deposito della domanda di brevetto l’invenzione deve essere segreta: l solaa presentazione dell’invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o una brochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.
È quindi indispensabile mantenere segreta l’invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.
NON possono invece essere brevettate:
- le scoperte
- le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco per attività commerciale ed i programmi di elaboratore
- le presentazioni di informazioni
- i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico.
Esistono due tipi di brevetti:
- brevetto per invenzione;
- brevetto per modello di utilità.
Brevetto per invenzione
Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito. A partire dal quarto anno devono essere pagate le tasse annuali di mantenimento in vita.
Brevetto per modello di utilità
Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni e non è rinnovabile. Allo scadere del primo quinquennio deve essere pagata la tassa di mantenimento in vita per il secondo quinquennio.
Validità geografica del brevetto
Gli effetti di un brevetto sono limitati al territorio in cui il brevetto è convalidato. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre tipologie di brevetto: italiano, europeo (EU), internazionale (PCT)
Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto italiano è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi.
Per informazioni sulla procedura da attivare possibile consultare questa pagina
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Regolamento UnivAQ
Riferimenti normativi
- D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 Regolamento attuativo del Codice Proprietà Industriale
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice Proprietà Industriale
- Decreto 27 giugno 2008 - Brevetto per invenzione industriale
- Decreto 2 aprile 2007 - Tariffe sui brevetti e modelli
- Circolare n. 570 del 30 giugno 2008 Brevetto per invenzione industriale
- Circolare MAP n. 471 del 27.07.05 - Nuovo Codice della Proprietà Industriale.
Link utili
- Progetto ProMiSE
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- European Patent Office
- WIPO - World Intellectual Property Organization