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    Come brevettare

    L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che hanno i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.

    Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio italiano o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

    Quindi alla data di deposito della domanda di brevetto l’invenzione deve essere segreta. La presentazione dell’invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o unabrochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.

    È quindi indispensabile mantenere segreta l’invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.

    In ambito italiano ed europeo sono esclusi dalla brevettazione in quanto tali:

    • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
    • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
    • le presentazioni di informazioni, i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico

    Esistono due tipi di brevetti:

    • brevetto per invenzione;
    • brevetto per modello di utilità.

    Brevetto per invenzione

    Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito, previo pagamento delle relative spese procedurali e tasse di mantenimento annuali e non può essere rinnovato alla scadenza.

    Brevetto per modello di utilità

    Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni, previo pagamento delle relative spese procedurali e tasse di mantenimento e non è rinnovabile.

    Validità geografica del brevetto

    Gli effetti di un brevetto sono limitati al territorio in cui il brevetto è convalidato. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre principali procedure brevettuali: italiano, europeo (EU), internazionale (PCT).

    Entro 12 mesi dalla data di deposito della prima domanda di brevetto (es. italiano o europeo) è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi.

    Vista la non omogeneità delle legislazioni nazionali in tema di Proprietà Intellettuale, si consiglia di contattare il Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni per le possibilità di tutela dell’opera in altri Paesi, al di fuori dell’UE.

    Si segnala che in Ateneo è attivo il progetto ProMISE, finanziato dal MISE-UIBM, che affianca i ricercatori nella fase di tutela. Per conoscere i servizi offerti è possibile consultare questa pagina

    Riferimenti normativi

    Link utili