Il team di ricercatori che intende tutelare un'invenzione brevettabile, un disegno, una “computer implemented invention”, etc. deve darne comunicazione all’Ateneo tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, ai sensi dell’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), modificato dalla legge n. 102 del 24 luglio 2023 e del Regolamento dell'Università degli Studi dell'Aquila in materia di proprietà industriale e intellettuale
Procedura di brevettazione (primo deposito)
In caso di invenzioni industriali, come brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni, marchi il ricercatore che decide di tutelare:
- Deve comunicare l'oggetto dell'Invenzione all’Ufficio Trasferimento Tecnologico con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa, attraveso questo modulo: Scheda per la procedura di brevettazione 2024
- Qualora non effettui detta Comunicazione, l'Inventore non può depositare a proprio nome la domanda di Brevetto o altro Bene Immateriale, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del Codice della proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali
- L’Ateneo, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della Comunicazione, deposita la domanda di Brevetto o altro Bene Immateriale o comunica all'Inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'Inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla Struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.
- Qualora l’Ateneo non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Brevetto o di altro Bene Immateriale, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di Brevetto o di altro Bene Immateriale a proprio nome. L'Inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora l’Ateneo abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi
- La proposta viene valutata dalla Commissione Proprietà Industriale e Intellettuale di Ateneo
Estensione dei titoli di proprietà intellettuale
I brevetti sono diritti territoriali: sono protetti unicamente in quei Paesi e in quelle regioni, vale a dire determinati insiemi di Paesi, in cui sono stati concessi
Tuttavia chiunque abbia depositato una domanda di brevetto d’invenzione o di modello di utilità in uno degli stati facenti parte della Convenzione di Parigi può fruire durante i successivi dodici mesi di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto internazionale (cd. Diritto di priorità)
Le modalità per estendere un’invenzione all’estero sono:
- Percorso nazionale: effettuare singole domande presso Uffici brevetti dei Paesi di interesse
- Percorso regionale EU: effettuare la richiesta di protezione presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti con effetto per i 39 Paesi aderenti allo European Patent Organisation (EPO)
- Percorso Internazionale PCT: effettuare una domanda unica per i 157 Paesi aderenti Trattato di Cooperazione sui Brevetti
L'eventuale richiesta di estensione deve essere effettuata attraverso il seguente modulo: Scheda per proposta estensione brevetto.
La richiesta viene valutata dalla Commissione sulla base del rapporto di ricerca ricevuto, sulle potenzialità economiche del Brevetto, sul valore d’immagine per l’Ateneo, sull’utilità per eventuali progetti di ricerca e sugli esiti dell’eventuale attività di valorizzazione commerciale svolta dall’Ateneo o da terze parti da esso incaricate.
Software e banche dati
- Il team di ricercatori deve comunicare all'Ufficio Trasferimento Tecnologico la creazione dell'opera (software/banca dati/applicativi/app).
- In caso di software e banche dati, i diritti patrimoniali sull’opera spettano all’Ateneo quando il risultato derivi dello svolgimento delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore (art. 12 bis – Legge sul diritto d'autore L. 633/1941).
In ogni caso, al ricercatore spetta l’inalienabile diritto morale ad essere riconosciuto inventore/autore del Bene Immateriale realizzato o comunque conseguito.
Forme di assistenza
Il Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni affianca i ricercatori con una stretta attività di tutoraggio nella preparazione della documentazione necessaria alla valutazione da parte della Commissione Proprietà industriale e intellettuale e nella preparazione della domanda di brevetto, che rimane vincolata al parere positivo della Commissione.
Si segnala che in Ateneo è attivo il progetto ProMISE, finanziato dal MISE-UIBM, che affianca i ricercatori nella fase di tutela. Per conoscere i servizi offerti è possibile consultare questa pagina
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Regolamento UnivAQ
Riferimenti normativi
- D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 Regolamento attuativo del Codice Proprietà Industriale
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice Proprietà Industriale
- Decreto 27 giugno 2008 - Brevetto per invenzione industriale
- Decreto 2 aprile 2007 - Tariffe sui brevetti e modelli
- Circolare n. 570 del 30 giugno 2008 Brevetto per invenzione industriale
- Circolare MAP n. 471 del 27.07.05 - Nuovo Codice della Proprietà Industriale.
Link utili
- Progetto ProMiSE
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- European Patent Office
- WIPO - World Intellectual Property Organization
- knowledge-share