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Finanziamento di assegni di ricerca

L’università può conferire assegni di ricerca a studiosi in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di un programma di ricerca specifico, sotto la supervisione di un responsabile scientifico. L’assegnista di ricerca è una figura di elevata professionalità scientifica, individuata mediante un concorso pubblico, che svolge l’attività connessa al programma di ricerca oggetto del bando, in autonomia operativa.

Gli assegni di ricerca non sono più attivabili dal 01/01/2025. La Legge attuale, L. 240/2010, art. 22 comma 1, prevede che i “contratti di ricerca” (che hanno sostituito gli Assegni di Ricerca), possano essere “finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni”. Lo stesso vale per gli incarichi post-doc, art. 22 bis comma 1 della Legge 240/2010. 

Vantaggi per le imprese

  • Possibilità di risolvere problemi specifici che richiedono attività di ricerca
  • Accesso a conoscenze e competenze aggiornate e avanzate attraverso personale altamente qualificato, in grado di contribuire attivamente alle attività d’innovazione aziendale

 Agevolazioni fiscali

  • Deducibilità ed agevolazioni per liberalità: sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante, entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato, i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) a favore delle Università.

Modalità di attivazione

Imprese e soggetti esterni possono finanziare totalmente o parzialmente il costo dell’assegno, tramite un’erogazione liberale o mediante una convenzione con l’Ateneo.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio di Ateneo competente

Durata

La durata minima dell’assegno di ricerca è di un anno con possibilità di rinnovo fino a sei anni, per ciascuna persona.