La legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2, ha attribuito alle Università la competenza, già in capo agli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca per effetto dell’articolo 74 del DPR 382/80, al conferimento del valore legale al titolo di Dottore di ricerca conseguito all’estero, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione di Lisbona, secondo le regole dettate dall’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Presso l'Università degli Studi dell'Aquila, la valutazione del titolo di Dottorato di ricerca conseguito all'estero, finalizzata all'ottenimento del corrispondente titolo di Dottorato di ricerca italiano, può avere i seguenti esiti:
a) il rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di ricerca;
b) il diniego al riconoscimento del titolo estero nel caso di "differenza sostanziale".
Per la valutazione del titolo conseguito all'estero, ai fini del rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di ricerca, il titolo dovrà sempre rispettare le seguenti caratteristiche di cui alle linee guida del CIMEA, reperibili all'indirizzo https://www.cimea.it/Upload/Documenti/Doc_CIMEA_137_Linee_guida_riconoscimento_titoli_esteri_DdR.pdf:
Con riferimento al requisito di cui al punto 1., si precisa che il titolo di cui si chiede il riconoscimento deve corrispondere al terzo ciclo di studi, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna, e al livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF).
Con riferimento al requisito di cui al punto 2., si precisa che ai fini della riconoscibilità del titolo, lo stesso deve essere stato conseguito al termine di un corso basato su studi di tipo accademico di preparazione alla ricerca. Non potranno pertanto essere riconosciuti titoli di Dottorato conseguiti all’estero al termine di cicli di studio che perseguono fini professionalizzanti.
Nel caso in cui le caratteristiche sopra indicate non siano tutte soddisfatte, si procederà al diniego del riconoscimento.
Al fine del riconoscimento del titolo di dottorato estero in Italia, andrà sempre verificato il possesso del precedente titolo che ha consentito l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca all'estero: laurea magistrale o specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 o titolo conseguito all’estero comparabile al titolo accademico italiano di secondo livello. Tale requisito è richiesto dall'articolo 6 comma 5 del D.M. 270/2004, che dispone: "per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo". Il sistema italiano è infatti basato sul concetto di conseguenzialità delle qualifiche e non è possibile riconoscere un titolo di Dottorato di ricerca conseguito in un Paese estero il cui sistema della formazione superiore consente l'accesso ai corsi di Dottorato con un titolo di studi universitari di primo livello.
Procedimento
Prima di presentare domanda di riconoscimento diretto, l'interessato deve individuare il Dottorato di ricerca attivo presso l'Università degli Studi dell'Aquila (Dottorati di ricerca) con cui può essere comparato il titolo in suo possesso, con riguardo alla tipologia ed all'ambito scientifico-disciplinare.
Alla domanda, indirizzata al Magnifico Rettore, da compilare utilizzando il modello allegato alla presente informativa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. copia autenticata (nota1) del titolo di Dottorato estero, conseguito presso una Istituzione riconosciuta del sistema ufficiale di formazione superiore estera, legalizzato o munito del timbro "apostille"(nota 2). Il titolo deve essere corredato da:
- dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana competente per territorio oppure da attestato di comparabilità e attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA (nota 3) nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi dell’Aquila (https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli). Per la registrazione, accedere al servizio Diplome, attraverso il seguente link https://cimea.diplo-me.eu/univaq/#/auth/login.
b. copia autenticata (nota 1) della certificazione rilasciata dalla competente Istituzione di formazione superiore estera su carta intestata recante timbro e firma, attestante la durata del corso, lo svolgimento a tempo pieno dello stesso, gli elementi disciplinari caratterizzanti, le attività dottorali svolte per il conseguimento del titolo di studio finale, la data di conseguimento del titolo.
Per i titoli conseguiti nei Paesi UE, l’interessato potrà allegare copia autenticata del Diploma Supplement in lingua inglese su carta intestata dell'istituzione estera che lo ha rilasciato, con firma e timbro della stessa;
c. tesi di dottorato in formato digitale con indicazione dell’indirizzo web del repository dell’Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile, e l’abstract della tesi;
d. copia autenticata (nota 1) del titolo italiano di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero (nota 4), oppure, copia autenticata del titolo estero di secondo ciclo con legalizzazione o timbro "apostille" (nota 2), corredata da dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente per territorio,oppure da attestato di comparabilità e dell’attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi dell’Aquila (https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli). Per la registrazione, accedere al servizio Diplome, attraverso il seguente link https://cimea.diplo-me.eu/univaq/#/auth/login;
e. traduzione ufficiale in italiano di tutti i documenti sopra richiesti e della tesi, qualora non siano redatti in lingua inglese (nota 5);
f. curriculum vitae nel quale siano riportati il cursus studiorum, eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti;
g. copia di valido documento di identità. I cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono allegare copia del passaporto;
h. ricevuta del versamento dell’importo di € 316,00, di cui € 300,00 a titolo di contributo e € 16,00 per imposta di bollo, da effettuare tramite il sistema PagoPA.
La domanda di riconoscimento del titolo di Dottorato di Ricerca conseguito all’estero, con allegata la documentazione sopra richiesta, deve essere inviata in formato PDF all’indirizzo PEC: protocollo@pec.univaq.it oppure all’indirizzo di posta elettronica dot@strutture.univaq.it.
N.B. La tassa versata non potrà essere in nessun caso rimborsata, indipendentemente dall’esito del procedimento di riconoscimento.
Il Settore Dottorati, assegni e borse di ricerca valuterà la completezza e correttezza formale della documentazione presentata, chiederà l’eventuale integrazione della stessa e all’esito dell’istruttoria, e comunque entro giorni 30 dal ricevimento di tutti i documenti richiesti a corredo dell’istanza, trasmetterà la pratica alla Coordinatrice/al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, affinché la sottoponga alla valutazione del Collegio dei Docenti. La richiesta di eventuali chiarimenti o di integrazione della documentazione prodotta sospende il decorso del sopra indicato termine di 30 giorni, che riprenderà a decorrere non appena l’interessato adempirà a quanto richiesto.
N.B. In caso di documentazione incompleta, l’istanza di riconoscimento non potrà essere sottoposta alla valutazione del Collegio dei docenti.
Il Collegio dei docenti esaminerà il titolo estero sotto il profilo sostanziale, al fine di deliberare in merito alla corrispondenza scientifico-disciplinare dello stesso con il titolo italiano. Nella valutazione, il Collegio terrà conto del cursus studiorum del candidato, attraverso la disamina delle certificazioni attestanti le attività dottorali svolte, ivi comprese le eventuali pubblicazioni, e della tesi presentata per sostenere l’esame finale e potrà chiedere al candidato chiarimenti e/o integrazioni della documentazione.
Il Collegio dei Docenti delibera entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione. Il relativo verbale è trasmesso dalla Coordinatrice/dal Coordinatore al Settore Dottorati, assegni e borse di ricerca. Il Settore, se la valutazione del Collegio ha avuto esito positivo, informa l’interessato e lo invita a consegnare o a spedire per posta all’Università degli Studi dell’Aquila - Settore Dottorati, assegni e borse di ricerca – Piazza Santa Margherita, 2 – 67100 L’AQUILA (ITALIA) la domanda di riconoscimento del titolo già anticipata a mezzo PEC o posta elettronica, corredata da copia di valido documento di identità personale, e gli originali della documentazione di cui ai punti a), b), d) - se il titolo accademico di secondo ciclo è stato conseguito all’estero - e), f).
Il procedimento di valutazione del titolo di Dottorato di ricerca conseguito all’estero si conclude entro giorni 30 dal ricevimento della documentazione sopra indicata con:
- Decreto del Rettore che equipara il titolo di Dottore di ricerca conseguito all’estero con il corrispondente titolo rilasciato dall’Università degli Studi dell’Aquila e conferisce allo stesso validità sul territorio nazionale ai sensi della Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
- Decreto del Rettore di diniego del riconoscimento.
Per informazioni di carattere amministrativo e chiarimenti in merito alla procedura sopra illustrata, scrivere a: dot@strutture.univaq.it
Per inviare la documentazione utilizzare questi moduli:
Modello di domanda in italiano[.doc]
Modello di domanda in italiano[.pdf]
Application form [.doc]
Application form[.pdf]
Schema di verbale per il Collegio dei docenti [.doc]
Schema di verbale per il Collegio dei docenti [.pdf]
Riconoscimento dei titoli
NOTE
1) Copia autenticata: per copia autenticata o certificata si intende la copia del documento originale attestante la fedeltà della stessa all’originale da parte dell’autorità competente. Sono autorità competenti al rilascio di copia autenticata dei titoli e dei certificati di studio: l’Istituto universitario che ha rilasciato i titoli e le certificazioni, le Ambasciate e i Consolati in loco, i Tribunali o altri Enti o Uffici Pubblici a ciò autorizzati.
2) Legalizzazione e Apostille: la legalizzazione è il processo attraverso cui si autentica la firma inserita all’interno di un documento pubblico. Se il Paese in cui si è conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961) relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “Postilla” (o Apostille) dell’Aia. Non è obbligatorio nè far legalizzare il titolo di studio nè farvi apporre l’Apostille nei seguenti casi: se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Estonia, Irlanda, Italia, Lettonia); se il titolo di studio è stato rilasciato da un’Istituzione tedesca, a seguito della Convenzione italo – tedesca sull’esenzione della legalizzazione degli atti pubblici.
3) Attestato di comparabilità e attestato di verifica rilasciati dal centro ENIC-NARIC italiano-CIMEA; l'Attestato di comparabilità è un’attestazione emessa dal CIMEA e include una valutazione del titolo a cui si riferisce in termini di comparabilità, ossia di indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell’European Qualifications Framework. Le attestazioni riferite alla comparabilità dei titoli afferenti ai 55 Paesi della Convenzione di Lisbona possono essere scaricate attraverso la banca dati ARDI. L’Attestato di verifica è un’attestazione emessa dal CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (Centro ENIC-NARIC italiano) che certifica l’autenticità di un titolo. L’Attestato di Verifica viene rilasciato al titolare della qualifica di Dottore di ricerca, in seguito alla verifica dell’effettivo rilascio del titolo da parte di un ente ufficiale nel sistema estero di riferimento. Ai fini del riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca conseguito all’estero sono necessarie entrambe le attestazioni, qualora il titolo non sia corredato da Dichiarazione di valore.
4) Copia titolo italiano di secondo livello: coloro che hanno conseguito il titolo di secondo livello in Italia non devono presentare alcun certificato, ma devono produrre le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
5) traduzione ufficiale in italiano dei titoli e dei documenti non redatti in lingua inglese. esistono diverse tipologie di traduzione:
- traduzione certificata, ossia effettuata, timbrata e firmata da un traduttore specialista. Alla traduzione viene allegato un certificato di accuratezza, che attesta la correttezza e l’autenticità della traduzione, nonché la qualifica del traduttore stesso (se iscritto in un albo o presso altro ente) e la sua competenza linguistica;
- traduzione legalizzata (legale): traduzione sottoposta al processo di legalizzazione consolare o di apposizione dell’Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia, attraverso cui viene accertata l’autenticità della firma del traduttore. Nel caso di legalizzazione consolare, le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare. Nei Paesi in cui tale figura non è prevista dall’ordinamento locale, occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. In ogni caso, gli uffici consolari non rispondono e non certificano la bontà della traduzione, ma solo della firma e dell’identità di chi l’ha eseguita.
- traduzione asseverata (giurata): traduzione effettuata da qualunque soggetto che ne dichiari la fedeltà all’originale prodotto dall’interessato davanti ad un pubblico ufficiale a ciò deputato (generalmente davanti al pubblico ufficiale di Cancelleria del Tribunale). Il testo sorgente e la rispettiva traduzione asseverata (giurata) sono di norma rilegati in un unico fascicolo la cui ultima pagina è composta dal verbale di asseverazione che viene firmato dall’autore della traduzione di fronte al pubblico ufficiale, nonché timbrato e firmato a sua volta dal pubblico ufficiale.