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Domande frequenti TFA Sostegno

REQUISITI DI ACCESSO

È possibile partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma ITP?
Coloro che sono in possesso del diploma ITP possono partecipare esclusivamente per la scuola secondaria.

 

Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?
I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado

 

Per partecipare al corso di sostegno, basta il possesso di un titolo di laurea qualsiasi?  
NO. Innanzitutto è necessario il possesso di una laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento. Non è quindi sufficiente il possesso di una laurea triennale. Inoltre il titolo di studio posseduto deve comprendere eventuali CFU\insegnamenti richiesti per la relativa classe di concorso in base alla normativa vigente (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017) e ulteriori successive modifiche DM 255 del 22/12/2023.

 

Se ho i requisiti di accesso richiesti per più gradi, posso partecipare alle prove concorsuali per più gradi?
SI. In tal caso è possibile partecipare alle prove concorsuali per più gradi di scuola ad eccezione delle classi accorpate da DM 255/2023, per le quali è obbligatorio optare per il I o per il II grado, provvedendo a più iscrizioni telematiche quanti sono i gradi di scuola per cui si intende partecipare e provvedendo al pagamento della quota d’iscrizione per ciascun grado.

 

Posso partecipare alle prove concorsuali per lo stesso grado presso più Atenei?
NO. Il test preliminare si svolge in un'unica data stabilita a livello nazionale per lo stesso grado di scuola proprio per non consentire la partecipazione in più atenei. È possibile invece partecipare alle prove concorsuali per differenti gradi (per es. infanzia e secondaria di primo grado, primaria e secondaria di secondo grado) presso Atenei differenti essendo calendarizzate in giorni diversi.

 

Posso iscrivermi con riserva se non ho ancora conseguito i requisiti di accesso (laurea magistrale, esami integrativi)?
NO. Non sono ammesse iscrizioni con riserva. I titoli di accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 

L'Anno Accademico 2023/2024 è l'ultimo anno di attivazione del sostegno didattico agli alunni con disabilità?
Le note n. 7988 del 17.06.2021 e n. 5882 del 15.06.2021, con le quali rispettivamente il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno espresso, ai sensi del predetto art. 5, co. 2, del D.M. n. 249/2010, ha dato parere favorevole all’autorizzazione di 90.000 posti per l’attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024; si attende comunicazione per l'attivazione degli anni accademici successivi.

 

PROVE CONCORSUALI

Quando si terranno le prove successive al test preselettivo?
La calendarizzazione delle prove scritte e delle prove orali sarà pubblicata nella pagina del sito dedicata al IX ciclo sostegno, subito dopo la nomina della Commissione.

 

Quanti candidati sono ammessi alla prova scritta? Qual è il punteggio minimo per accedervi?  
Sono ammessi alla seconda prova (scritta) un numero di candidati pari al doppio rispetto ai posti messi a bando. Sono ammessi altresì tutti coloro che hanno riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Infatti il DM 92/2019 ha rettificato il DM 30 settembre 2011 nella misura in cui si prevedeva un punteggio minimo di 21/30; pertanto tale punteggio minimo non è più previsto.

Esempio: 50 posti banditi; saranno ammessi alla seconda prova 100 candidati più eventuali altri candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del 100° concorrente.

 

Quanti sono i candidati ammessi alla prova orale? 

Sono ammessi alla prova orale tutti coloro che conseguono una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta.

 

Quali sono i titoli valutabili? 

I titoli culturali, professionali e scientifici, valutabili ai fini della graduatoria finale vengono definiti dai singoli Atenei.

L'Ateneo aquilano ha definito i seguenti titoli valutabili (fino a un massimo di10 punti):

1. anni di insegnamento fino ad un massimo di 5 punti: 1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno;

2. titoli culturali fino ad un massimo di 4 punti: - 2 punti per il titolo di Dottore di ricerca; - 2 punti per la Scuola di Specializzazione (TFA/PAS/SSIS/concorsi abilitanti); - 1 punto per ogni master universitario/corso universitario di specializzazione di almeno 60 CFU; - 0.50 punti per ogni corso universitario di perfezionamento di almeno 24 CFU;

3. laurea in aggiunta al titolo presentato come requisito di accesso fino a un massimo di 1 punto: - 1 punto per il possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale; - 0.50 punti per il possesso di una laurea triennale

 

Devo sostenere nuovamente le prove preselettive se in uno degli ultimi 4 cicli del sostegno ho superato solo il primo test preselettivo, non risultando in posizione utile per essere ammesso alle prove successive? 

SI. Bisogna sostenere nuovamente tutte le prove compresa quella preselettiva.

 

 

INCOMPATIBILITA’

Se sono iscritto ad un corso universitario (corso di laurea/master/corso di perfezionamento) per posso partecipare alle prove preselettive?

SI. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è compatibile con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi e per gli effetti della l. n. 33 del 12.04.2023 e dei successivi decreti attuativi. Chi fosse già iscritta/o a uno di tali corsi, deve presentare apposita dichiarazione compilando il modulo che verrà in seguito pubblicato ed inviandolo via pec all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it successivamente alla pubblicazione delle ammissioni alla prova scritta, per permetterne la valutazione dalle strutture didattiche competenti.

 

IMMATRICOLAZIONE E FREQUENZA

Nel caso in cui risultassi vincitrice/vincitore (o in posizione utile in seguito allo scorrimento delle graduatorie) per diversi gradi di scuola, potrò immatricolarmi ad un solo grado?

SI. Il candidato che risulti in posizione utile su più gradi di scuola, dovrà optare per uno solo di esso in quanto non sarà possibile frequentare i corsi di specializzazione per più di un grado.

Però, in occasione dei successivi eventuali cicli potrà essere ammesso in qualità di soprannumerario per l'altro ordine di scuola, non dovendo sostenere nuovamente le relative prove di accesso.

 

Chi può iscriversi in soprannumero? 

Ai sensi dell’art. 4.4 del D.M. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai percorsi TFA Sostegno i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati idonei nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

 

Se possiedo già il titolo di abilitazione per un grado di scuola posso usufruire del percorso abbreviato?

SI. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione in altro grado di scuola, possono usufruire dell'abbreviazione del percorso purché:

  • risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito (vincitori) per l’a.a. 19/20;
  • oppure siano ammessi in sovrannumero in quanto vincitori o idonei di precedenti cicli.

In ogni caso, per usufruire dell'abbreviazione del percorso sarà comunque necessario aver superato le prove selettive e collocarsi in posizione utile rispetto ai posti messi a bando.

I corsisti con percorso abbreviato saranno esonerati dalla frequenza degli insegnamenti ma dovranno obbligatoriamente frequentare i laboratori ed effettuare il tirocinio, poichè sono attività specifiche che per ciascun grado di scuola.

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria? 

SI. Obbligatoria in presenza. Ai sensi dell’art. 3.4 del DM 92/2019, “Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste”. Salvo eventuali note o integrazioni del MUR.

 

Quanto dura il corso?

Il DM 30 settembre 2011 prevede una durata complessiva di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi di tirocinio diretto.

 

Com’ è organizzato il calendario didattico? 

In occasione dei precedenti cicli le lezioni si sono svolte generalmente il venerdì pomeriggio e il sabato per l’intera giornata, più eventuali periodi di lezioni concentrati (per esempio un paio di settimane ad agosto e durante le festività natalizie).

 

Quali sono i benefici di cui godono i candidati con disabilità in sede concorsuale? 

I candidati con disabilità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero dal pagamento del contributo di 150 euro per l’iscrizione alle prove di accesso.

Inoltre ai sensi del comma 2 bis dell’art. 20 della L. 104/92 (introdotto dalla L.11 agosto 2014 n. 114) la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.  

I candidati con disabilità o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della L. 170/2010, possono fare esplicita richiesta di ausili necessari in relazione alla propria disabilità o disturbo, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova concorsuale. 

 

Quanto costa il corso di specializzazione sul sostegno? 

Il costo per l’immatricolazione al corso presso l’Ateneo aquilano (in seguito al superamento delle prove concorsuali) è pari a € 2.700,00 (duemilasettecento,00) più imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale per il Diritto allo studio (€140,00). La tassa di iscrizione per i percorsi abbreviati è pari a € 1.800 (milleottocento,00) più imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale per il Diritto allo studio (€140,00). La quota di iscrizione dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della pratica d'iscrizione.

I partecipanti al corso con disabilità pari o superiore al 66% non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale per il Diritto allo studio.  Sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 

 

 

GRADUATORIE

Con il conseguimento del titolo di sostegno potrò iscrivermi in II fascia? 

Il titolo di specializzazione in esame darà diritto all’inserimento nelle graduatorie d’istituto e in quelle provinciali di prossima istituzione.

 

Se non sono iscritto/iscritta nelle graduatorie d’istituto come faccio valere il titolo conseguito? 

In attesa delle “finestre annuali” per potersi iscrivere nelle graduatorie d’istituto è possibile inviare le MAD sul sostegno in una sola provincia, avendo priorità nelle convocazioni rispetto ai docenti non specializzati iscritti nelle graduatorie stesse.

 

MATERNITà E TFA

Il D.Lgs. 151/01 impone al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento presenti in azienda e di informarne le lavoratrici prima ancora che sopraggiunga una gravidanza. A questo scopo sono state redatte delle disposizioni attuative del “Documento di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri”, che riguardano la tutela delle studentesse e delle lavoratrici impegnate in esperienze di didattica e ricerca nei nostri laboratori. Nella consapevolezza che lo stato di gravidanza è una condizione di normalità, l’Università si impegna a tutelare il percorso di studio e di ricerca offrendo piani formativi personalizzati.

Sono definite studentesse dell'Università degli Studi dell'Aquila, coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico, di alta formazione o di dottorato, e che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio in cui si fa uso di attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).

 

Tutela della maternità durante la gravidanza e fino al settimo mese successivo al parto

La studentessa, appena a conoscenza del suo stato di gravidanza, ne dà immediata comunicazione alla Segreteria Scuole di specializzazione e TFA all’indirizzo pec protocollo@pec.univaq.it alla quale seguirà il certificato medico del/della ginecologo/a che attesti lo stato di gravidanza e la data prevista per il parto.

 

Attività consentite

Nel periodo di gravidanza ed allattamento, è consentito:

• frequentare le lezioni in aula anche durante il periodo di astensione obbligatoria con possibilità di cambiare frequentemente la postura;

• svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in locali sicuri con l’impiego, non continuativo, di videoterminali.

Le studentesse in stato di gravidanza hanno la facoltà di sospendere la formazione e riprenderla successivamente nel punto dove è stata interrotta al fine di poter completare il percorso formativo. A tal fine, le studentesse possono farne richiesta ufficiale alla Segreteria Scuole di specializzazione e TFA all’indirizzo pec protocollo@pec.univaq.it a seguito della precedente comunicazione ed attestazione dello stato di gravidanza.

 

Stato di gravidanza - tirocinio diretto ed indiretto

Il periodo di tirocinio diretto curricolare da svolgere presso la scuola prescelta dalla tirocinante è subordinato al rispetto della normativa prevista dalla singola struttura. A tale scopo, le tirocinanti dovranno rispettare le regole del singolo istituto. Il completamento delle 150 ore e la conseguente valutazione ad opera del Tutor è necessaria ai fini del conseguimento del titolo. Infatti, il D.M. 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 10 settembre 2010 n. 249, in particolare, l’art. 8 prevede che “la valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto ed indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori ed agli insegnamenti”. Anche in questo caso, le studentesse interessate hanno la possibilità di sospendere il tirocinio e riprenderlo successivamente nel punto dove è stato interrotto, al fine di poter completare il percorso formativo.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. n. 249 del 10/09/2010, come modificato dal D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge n. 244 del 24/12/2007"

D.M. 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” (G.U. n. 78 del 2.4.2012) 

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (decreto attuativo della Legge 13 luglio 2015, n. 107)"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 59/2017 (dal comma 792 al comma 796 della L. 145/2018) Legge 30 dicembre 2018, n. 145  "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”

D.M. 29 marzo 2024 n. 583 “Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2023/2024”

D.L. 13 aprile 2017 n. 59 “Quota di riserva individuata per i soggetti di cui al comma 2, art. 18-bis” così come modificata dal D.L. 13 aprile 2017 n. 59 “Misura pari al 35% dei posti disponibili”