L’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che possono essere brevettate le invenzioni che hanno i caratteri di novità, attività inventiva, applicazione industriale.
Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio italiano o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi lingua, mediante una descrizione scritta od orale, disegni, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Quindi alla data di deposito della domanda di brevetto l’invenzione deve essere segreta. La presentazione dell’invenzione al pubblico, ad esempio in fiera, su internet, su una rivista o unabrochure, ecc., renderebbe non nuova una successiva domanda di brevetto depositata per la stessa invenzione, anche se il deposito è effettuato dallo stesso inventore.
È quindi indispensabile mantenere segreta l’invenzione fino alla data di deposito della corrispondente domanda di brevetto.
In ambito italiano ed europeo sono esclusi dalla brevettazione in quanto tali:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni, i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico
Esistono due tipi di brevetti:
- brevetto per invenzione;
- brevetto per modello di utilità.
Brevetto per invenzione
Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni che decorrono dalla data di deposito, previo pagamento delle relative spese procedurali e tasse di mantenimento annuali e non può essere rinnovato alla scadenza.
Brevetto per modello di utilità
Il brevetto per modello di utilità ha una durata di 10 anni, previo pagamento delle relative spese procedurali e tasse di mantenimento e non è rinnovabile.
Validità geografica del brevetto
Gli effetti di un brevetto sono limitati al territorio in cui il brevetto è convalidato. Sulla base dell’estensione geografica è possibile distinguere tre principali procedure brevettuali: italiano, europeo (EU), internazionale (PCT).
Entro 12 mesi dalla data di deposito della prima domanda di brevetto (es. italiano o europeo) è possibile estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi.
Vista la non omogeneità delle legislazioni nazionali in tema di Proprietà Intellettuale, si consiglia di contattare il Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni per le possibilità di tutela dell’opera in altri Paesi, al di fuori dell’UE.
Si segnala che in Ateneo è attivo il progetto ProMISE, finanziato dal MISE-UIBM, che affianca i ricercatori nella fase di tutela. Per conoscere i servizi offerti è possibile consultare questa pagina
Riferimenti normativi
- D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 Regolamento attuativo del Codice Proprietà Industriale
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice Proprietà Industriale
- Decreto 27 giugno 2008 - Brevetto per invenzione industriale
- Decreto 2 aprile 2007 - Tariffe sui brevetti e modelli
- Circolare n. 570 del 30 giugno 2008 Brevetto per invenzione industriale
- Circolare MAP n. 471 del 27.07.05 - Nuovo Codice della Proprietà Industriale.
Link utili
- Progetto ProMiSE
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- European Patent Office
- WIPO - World Intellectual Property Organization